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21 marzo 2018


INL, Circolare n. 4/2018: Enti Bilaterali abilitati alla certificazione dei contratti

La Circolare n. 4 del 12 febbraio 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla possibilità degli Enti bilaterali di certificare i contratti di lavoro, ai sensi degli art. 75 e ss. del D.lgs. n. 276/2003.

In particolare, l’INL si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.

In primo luogo, l’Ispettorato evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, lett. h), del D.lgs. n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali, ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Laddove tale requisito sia carente – l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l’Organismo non potrà ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), del D.lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione.

In allegato la Circolare n. 4/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro