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16 aprile 2018


CCNL SAFI e rappresentatività: la sentenza del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con sentenza n. 1945 del 29 giugno 2017, si è pronunciato espressamente sulla legittimità dell'applicazione del CCNL SAFI con riferimento allo svolgimento di una serie di servizi di carico e scarico merci, in forma di contratto di lavoro intermittente.

Nel caso di specie, la società aveva presentato ricorso avverso un avviso di addebito dell'INPS, che contestava, oltre all'uso della tipologia contrattuale del lavoro intermittante, l'errata applicazione dei minimi tabellari, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, previsti dal Ccnl per i dipendenti di Società di Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati, sottoscritto da UILTuCS e FederSicurezza, in luogo di quelli stabiliti dal CCNL Terziario Confcommercio.

Il Tribunale, accertata la legittimità del ricorso alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente ai sensi dell'art. 24 del CCNL SAFI (che consente l'utilizzo di tale tipologia contrattuale per lo svolgimento delle attività elencate dal R.D. n. 2657/1923), ha chiarito come, per valutare la legittimità o meno della disapplicazione dello stesso CCNL da parte dell'INPS e della scelta di prendere come parametro di riferimento per il calcolo dei contributi il CCNL Terziario Confcommercio, sia necessario dar conto della normativa di riferimento e dei relativi arresti giurisprudenziali.

Nello specifico, l'art. 1 della legge n. 389/1989 dispone che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (cosiddetto "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione. L'efficacia dell'autonomia collettiva nei confronti dei lavoratori non aderenti opera anche con riguardo ai contributi dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro prestato dai soci, i quali, ai fini della tutela previdenziale, sono equiparati ai lavoratori subordinati" (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3675 del 24/02/2004).

Ai fini di determinare il CCNL da applicare, è in via preliminare necessaria l'individuazione della categoria a cui l'attività della società è riconducibile, quindi la verifica dei CCNL esistenti al riguardo e, in caso di pluralità degli stessi, l'individuazione del CCNL che possa essere qualificato come stipulato "dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

La ricerca di quest'ultimo richiede a sua volta un'attenta analisi della rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali che hanno sottoscritto i contratti rientranti nella categoria e poi il raffronto tra il risultato relativo a ciascun contratto, onde scegliere quello che possa dirsi stipulato dalle organizzazioni "comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

Stabilita la correttezza dell'adozione del CCNL SAFI con riferimento alle attività esercitate dalla società ricorrente, la stessa ha dato poi prova della rappresentatività di Confcommercio e di FederSicurezza, parte datoriale stipulante, insieme alla UILTuCS, il CCNL per i dipendenti di Società di Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati.

Il Tribunale ha pertanto concluso per la revoca dell'avviso di addebito dell'INPS opposto dalla società ricorrente.