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06 luglio 2018


INL, Circolare n. 5/2018: installazione e utilizzo di impianti audiovisivi di controllo

La Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative al personale ispettivo su norme e prassi riguardanti l’installazione e l’utilizzo a norma di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

  • Istruttoria delle istanze presentate: la valutazione delle istanze per il rilascio del provvedimento di installazione non richiede la presenza di un ispettore tecnico e va concentrata sulla valutazione dell’effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti la richiesta, nonché sulle specifiche finalità per l’utilizzo della strumentazione. Le eventuali condizioni poste all’utilizzo della strumentazione devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza. L’eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad es. esigenze di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale) di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni come ad esempio l’angolo di ripresa della telecamere o l’oscuramento del volto del lavoratore. Sempre in tema di videosorveglianza, non è fondamentale allegare all’istanza la planimetria, né predeterminare il posizionamento e l’esatto numero delle telecamere da installare in quanto i luoghi, le merci e le strutture possono subire delle modifiche nel corso del tempo. È evidente però che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza e quindi l’attività di controllo è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell’interesse dichiarato. Gli eventuali controlli ispettivi verificheranno le modalità e l’utilizzo degli impianti.
     
  • Tutela del patrimonio aziendale: tra le ragioni che giustificano il controllo a distanza dei lavoratori l’elemento di novità introdotto dalla recente normativa è quello della tutela del patrimonio aziendale. La Circolare in esame pone l’attenzione sulla richiesta di installazione di dispositivi operanti in presenza dei lavoratori, richiamando quanto già ricordato dal Garante della Privacy in ordine al ai principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito e dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza, che impongono quindi una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio.
     
  • Telecamere: con riferimento all’introduzione di nuovi strumenti di videosorveglianza, provvisti di rete IP, cablata oppure wireless che consente il trasporto di dati video ed audio da un PC all’altro attraverso l’utilizzo di internet, è possibile installare telecamere a circuito chiuso collegate all’intranet aziendale o via internet a postazione remota. Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini in tempo reale è autorizzabile solo in casi eccezionali e debitamente motivati. L’accesso alle immagini registrate – sia in loco che da remoto –  deve essere necessariamente tracciato per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei log di accesso. Non è più prevista la condizione dell’utilizzo del sistema della doppia chiave fisica o logica. Quanto al perimetro spaziale di applicazione della normativa, l’orientamento giurisprudenziale prevalente identifica come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa anche in modo saltuario o occasionale e l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro.
     
  • Dati biometrici: in tema di utilizzo di dispositivi e tecnologia per la raccolta e il trattamento dei dati biometrici, l’Ispettorato richiama il provvedimento del Garante Privacy n. 20 del dicembre 2014, che evidenzia che il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedirne l’utilizzo a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, può essere considerato uno strumento indispensabile a “…rendere la prestazione lavorativa…” e pertanto si può prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali, sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

In allegato la Circolare n. 5/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro